Editoriale a cura del Dott.Prof .Bernardino Albertazzi – Giurista Ambientale
17/04/2015Bernardino Albertazzi
La legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 aveva apportato varie modifiche ed integrazioni alle norme ambientali, tra le quali di particolare importanza si è rivelata quella relativa agli “screening” per la Valutazione d’Impatto Ambientale”, contenuta nell’articolo 15 (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale.) finalizzata a superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086. La procedura di infrazione, era stata avviata il 14 aprile 2009 con l’invio all’Italia di una lettera di messa in mora, che considerava non correttamente recepite le disposizioni relative alla disciplina del c.d. screening o verifica di assoggettabilità a VIA, come definita dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 3 della direttiva, in combinato disposto con gli allegati I e II (elenco dei progetti cui si applica la direttiva) e III (criteri di selezione dei progetti cui si applica la procedura di screening)14 .
L’articolo 4, della direttiva VIA prevede che:
. paragrafo 1: i progetti elencati nell’allegato I siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva stessa;
. paragrafo 2: per i progetti elencati nell’allegato II della direttiva gli Stati membri
determinano se il progetto debba essere sottoposto a VIA mediante a) un
esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri;
. paragrafo 3: gli Stati membri tengono conto dei criteri di selezione riportati
nell’allegato III nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2.
Secondo la Commissione, “la legislazione italiana (allegati II, III, o IV del
D.Lgs. 152/2006 modificato) fissa per i progetti cui si applica la direttiva, elencati all’allegato II, soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone che i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull’ambiente. ”
Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea,
la Commissione sottolinea, al contrario, come gli Stati membri, anche nel caso in
cui decidano di stabilire soglie per facilitare la determinazione dei progetti da
assoggettare a VIA, hanno l’obbligo di prendere in considerazione tutti i
criteri elencati nell’allegato III della direttiva (art 4, par. 3 della direttiva), che
dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri di tipo dimensionale.”
Al riguardo la Commissione europea, nell’ambito della richiamata
procedura d’infrazione, ritiene che la normativa italiana prenda in
considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la “dimensione del
progetto” e le “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri”),) senza tenere conto di tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva.
Con riferimento ai citati criteri presi in considerazione dalla normativa
italiana, l’esame delle vigenti (prima della legge 116/2014) disposizioni del d.lgs. 152/2006 evidenziava che:
• i progetti sottoposti a screening, elencati nell’allegato IV alla parte seconda
del d.lgs. 152/2006, sono in linea di massima gli stessi previsti dall’allegato II della direttiva, ma, a differenza della direttiva, l’allegato IV contempla spesso delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto a verifica di
assoggettabilità, escludendo quindi dalla stessa i progetti sotto-soglia[1];
• l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per i progetti di cui
all’allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che
ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la fase di screening sia bypassata e si
proceda direttamente alla valutazione di impatto ambientale[2];
previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla
verifica di assoggettabilità, con la conseguenza che non sussiste alcuna garanzia che le soglie fissate dal D.Lgs. 152/2006, in maniera giudicata (dalla Commissione europea) non conforme al diritto dell’Unione, vengano modificate dalle regioni e dalle province autonome.
Le disposizioni di cui all’art.15 della legge 116 del 2014 hanno delegificato l’individuazione delle soglie e dei criteri, che è stata demandata ad un decreto ministeriale (il coinvolgimento delle regioni viene garantito prevedendo che in sede di emanazione del citato decreto venga acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).
Il testo dell’art.15 dispone che «per tali progetti,con decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per io sviluppo economico e, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all’assoggettamento alla procedura di cui all’articolo 20 dei progetti di cui all’allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato V.”
Nell’articolo 6, il comma 9, del D.Lgs. 152/2006 come sostituito dall’art.15 della legge in esame dispone ora:
«9. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell’allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;.
Si tratta di una disposizione transitoria che significa che le modifiche alla soglie dell’allegato IV entreranno in vigore solo con la pubblicazione del decreto del Ministro dell’ambiente, previsto dal comma 7, lettera c) nel testo novellato.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente è stato, dopo lunga attesa, finalmente pubblicato nella G.U. 11 aprile 2015, n. 84., e cioè con quasi 7 mesi di ritardo sui tempi previsti dall’art.15 cit. ed entrerà in vigore il 26 aprile 2015.
Si tratta del Decreto MINISTERO AMBIENTE 30 marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.
Si deve in primo luogo rilevare che, in base al secondo comma dell’art. 4, le linee guida allegate al nuovo decreto si applicano, non solo ai progetti “nuovi” ma anche a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso al 30 marzo 2015.
Le linee guida di cui al nuovo decreto:
a) integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali,
b) individuano ulteriori criteri contenuti nell’allegato V del Dlgs n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’ identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
La conseguenza dell’applicazione di tali ulteriori criteri consiste in una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nell’ allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Il DM è indirizzato sia alle autorità cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti.
Gli ulteriori criteri contenuti nell’allegato V del Dlgs n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’ identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA sono stati individuati nella maniera seguente:
1. Caratteristiche dei progetti:
2. Localizzazione dei progetti.
3.Integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie 4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
a) integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali,
b) individuano ulteriori criteri contenuti nell’allegato V del Dlgs n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’ identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
La conseguenza dell’applicazione di tali ulteriori criteri consiste in una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nell’ allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Il DM è indirizzato sia alle autorità cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti.
Gli ulteriori criteri contenuti nell’allegato V del Dlgs n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’ identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA sono stati individuati nella maniera seguente:
1. Caratteristiche dei progetti:
2. Localizzazione dei progetti.
3.Integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie 4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
a) integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali,
b) individuano ulteriori criteri contenuti nell’allegato V del Dlgs n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’ identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
La conseguenza dell’applicazione di tali ulteriori criteri consiste in una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nell’ allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull’ambiente.
Il DM è indirizzato sia alle autorità cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (regioni e province autonome, ovvero enti locali), sia ai soggetti proponenti.
Gli ulteriori criteri contenuti nell’allegato V del Dlgs n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’ identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA sono stati individuati nella maniera seguente:
1. Caratteristiche dei progetti:
2. Localizzazione dei progetti.
3.Integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie 4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
4.3.1. Zone umide.
4.3.2. Zone costiere.
4.3.3. Zone montuose e forestali.
4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale.
4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.
4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell’Unione europea sono già stati superati.
4.3.7. Zone a forte densità demografica.
4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Il nuovo D.M. obbliga le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ad adeguare alle linee guida i propri ordinamenti, tenendo conto delle peculiarità ambientali e territoriali, garantendo la coerenza con le linee guida e con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/UE.
Ove ritenuto necessario , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, motivando adeguatamente le scelte operate,:
– declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
– definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
– riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all’allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.
Inoltre è facoltà del Ministero dell’ambiente, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:
1) definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all’allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell’ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell’Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle linee guida;
2) definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all’allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell’Unione europea e nazionali;
3) definire criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità.