Nella legge 116/2014 previste procedure semplificate
Sulla GU n. 192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72, è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante: “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.”
Tra le varie modifiche ed integrazioni apportate alle norme ambientali, di particolare importanza si rivela quella relativa alle nuove disposizioni sulle procedure semplificate del recupero finalizzato all’”end of waste” (cessazione della qualifica di rifiuto). La disciplina della “Cessazione della qualifica di rifiuto” è contenuta nell’articolo 184-ter nel Dlgs 152 del 2006 come modificato dal Dlgs 205/2010. Tale norma occupa, in linea di massima, lo spazio giuridico prima occupato dalla norma in materia di Materie, sostanze e prodotti secondari, e cioè dall’art.181-bis del testo previgente, abrogato dalDlgs 205/2010.
Il primo comma di tale articolo afferma che “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero”.
Un rifiuto, per cessare di essere tale, deve inoltre soddisfare dei criteri specifici, da adottare nel rispetto di quattro condizioni, che sono state riprese fedelmente dalla direttiva comunitaria:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Inoltre viene affermato, conformemente alla direttiva comunitaria, che i criteri relativi alla Cessazione della qualifica di rifiuto verranno adottati, nell’ordinamento giuridico nazionale, attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cioè con atti aventi natura regolamentare) “in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria” ovvero, in mancanza di criteri comunitari, “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto.
L’Unione Europea ha emanato finora tre Regolamenti esecutivi della norma (“end of waste“) e cioè:
1) Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti,
2) Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti
3) Regolamento (UE) del Consiglio 31 marzo 2011, n. 333/2011 disciplina i criteri per stabilire quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere un rifiuto e diventano nuovamente un prodotto.
L’articolo 184-ter contiene poi una norma transitoria che dispone che, nelle more dell’adozione di uno o più decreti ministeriali che fissano i criteri relativi alla Cessazione della qualifica di rifiuto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente in data: 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Ciò significa che continuano a trovare applicazione i due decreti sul recupero semplificato dei rifiuti pericolosi e non, e le loro successive modificazioni, fino all’emanazione dei criteri comunitari relativi alla Cessazione della qualifica di rifiuto ed al loro recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale, o nell’inerzia comunitaria fino alla predisposizione di autonomi criteri nazionali.
L’articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che:
4. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
Il comma aggiunto disciplina la possibilità di sottoporre le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti applicativi della norma “end of waste” alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del Dlgs 152 del 2006 e s.m. “a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti”.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 216:
“1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.”
Le richiamate norme tecniche e prescrizioni specifiche dispongono che:
– le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci;
– che con decreti del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute (e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali), sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all’Allegato C alla parte quarta del decreto 152 e s.m. sono sottoposte alle procedure semplificate;
La nuova legge aggiunge all’ art. 216 anche il comma 8-quinquies, il quale dispone che l’operazione di recupero può consistere (oltre che in quelle definite nei Regolamenti “end of waste”) anche nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati (dai Regolamenti cit.) affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste.
Tale operazione di recupero é sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
Viene aggiunto inoltre il comma 8-sexies, il quale obbliga gli enti e le imprese che già effettuano, ai sensi delle disposizioni dei DM 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis della legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater, ad adeguare le proprie attività:
a) alle disposizioni contenute in tali regolamenti nel caso in cui sia possibile o
b) qualora non sia possibile adeguare le attività ai nuovi regolamenti, alle disposizioni “ordinarie” (non semplificate) di cui all’articolo 208 del decreto 152 e s.m.
Ai fini di tale adeguamento viene fissato un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8-quater.
In ogni caso, fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto delle norme tecniche ministeriali vigenti.
La nuova legge sottolinea infine che “Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme tecniche ministeriali vigenti cit.
Viene aggiunto inoltre il comma 8-septies il quale dispone che, al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento CE n. 1013/2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (ai sensi degli articoli 29-sexies e seguenti del decreto 152), nel rispetto del relativo BAT References.
Ai fini dell’utilizzazione è necessaria una previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente (Regione o province delegate).
La nuova norma dispone che, in tal caso, i rifiuti siano assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. Ciò significa che l’impianto dotato di AIA che li utilizza non dovrà essere iscritto all’Albo Gestori.
Bernardino Albertazzi