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Per i rifiuti elettrici ed elettronici arriva “uno contro zero”***

Un nuovo decreto prevede per le piccole apparecchiature il ritiro gratuito senza obbligo di acquisto
  • Maria Giuseppina Drago

Per i piccoli elettrodomestici e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di taglia “small”, l’uno contro zero dovrebbe finalmente trovare applicazione grazie ad un nuovo DM in attesa di pubblicazione in G.U (il principio era già stato introdotto con il D. Lgs 49/2014 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE). Il nuovo provvedimento disciplina il ritiro gratuito dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (inferiori ai 25 cm), provenienti da nuclei domestici, senza obblighi d’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente. Il decreto si applica ai distributori di AEE con superficie di vendita al dettaglio di 400 mq; prevista la possibilità’ di ritiro anche per i distributori con superficie inferiore, nonché per quelli che effettuano vendite tecniche a distanza, ai sensi dell’art.22 del decreto 49/14, che intendano effettuare il ritiro pur non essendone obbligati.

Non tutti i RAEE possono essere ritirati: il distributore puo’ infatti rifiutare il ritiro qualora l’apparecchio rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione, qualora il RAEE si presenti privo dei propri componenti essenziali, o contenga al suo interno rifiuti diversi dal RAEE. Il DM contiene inoltre una semplificazione circa le modalità’ di ritiro; difatti prevede che il distributore metta a disposizione del consumatore uno o piu’ contenitori che devono essere liberamente e facilmente fruibili, adeguatamente segnalati, predisposti in modo tale da assicurare che il conferimento negli stessi avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente, strutturati in modo tale che i RAEE precedentemente conferiti non siano facilmente asportabili. 

Il prelievo dei RAEE deve essere fatto ogni sei mesi o, in alternativa quando gli stessi raggiungono i 1000 kg di peso. In ogni caso la durata del deposito non può superare l’anno.

Onere del distributore e’ anche la sponsorizzazione della raccolta, per la quale può avvalersi di associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, iniziative commerciali incentivanti o premiali.

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