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Dissesto idrogeologico normativa che fa acqua***

Allo studio un decreto legge, criticato però da associazioni ambientaliste

10/03/2013

Maria Giuseppina Drago

In Italia la conformazione geomorfologia è estremamente fragile. Invero quasi tutto il suo territorio è a rischio idraulico, le cui cause, oltre che legate alla natura, vanno ricercate nella massiccia cementificazione, nella realizzazione di infrastrutture, a volte inutili, nel conseguente necessario disboscamento, ma anche in agricolture intensive, che hanno letteralmente consumato il territorio rendendolo impermeabile, così che l’acqua non riesce a penetrare nel terreno, ed a scorrere agevolmente. 
Le conseguenze disastrose sono note a tutti. Basti pensare alle alluvioni di Sarno e Soverato, che hanno dato vita a due leggi – 267/98 e 365/2000 – a quelle del Veneto nel 2010, della Liguria, e della Toscana, solo per elencarne qualcuna.

La prima normativa a dettare una disciplina generale ed organica in materia di difesa del suolo, è la L. 183/1989, successivamente abrogata dal Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006, che ne ha comunque recepito lo spirito, le linee e gli obiettivi, e che voleva integrare la tutela del suolo con quella delle acque, attraverso la previsione di una pianificazione del territorio. La legge ha avuto altresì il pregio di istituire le Autorità di bacino, ente pubblico non economico, con il compito di difesa del suolo, risanamento delle acque, tutela degli assetti ambientali. 


Con l’entrata in vigore del D.Lgs 152, in attuazione della Direttiva Acque 2000/60/CE – che ha l’obiettivo di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque costiere e sotterranee, le Autorità, divenuta ora A. di distretto, hanno acquisito anche il compito di elaborare un piano di bacino distrettuale, attraverso il quale sono programmate e pianificate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo, nonchè ad una corretta utlizzazione delle acque. L’eccezionalità degli eventi succedutisi nel tempo hanno portato all’elaborazione della Direttiva Alluvioni, la n° 2007/60/CE, la quale prevede che i singoli Stati membri, debbano individuare i bacini idrografici e le zone costiere ad essi associate, che presentino rischi di alluvione, e preparare mappe del rischio di alluvione e piani di gestione delle aree interessate. Il territorio e i fiumi italiani hanno dunque, oggi più che mai, bisogno di una concreta ed efficace politica di tutela ambientale, di prevenzione e mitigazione del rischio. A tal fine è stato posto all’attenzione della Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali, un Ddl, (n° 2644 del 2011 fermo in Parlamento dal giugno 2012), dal titolo “Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico“, al fine di intervenire sul disordine normativo, sull’esigenza di individuare con certezza, i soggetti istituzionali titolari delle diverse competenze e delle responsabilità in materia di difesa del suolo e di protezione civile, anche in considerazione del fatto che l’inadeguatezza e la frammentarietà del quadro oggi vigente dal punto di vista legislativo e amministrativo è stato causato dall’adozione di atti normativi d’urgenza, adottati in coincidenza al verificarsi dei singoli eventi calamitosi. Il presente disegno di legge ha la finalità, dunque, di riordinare e di rafforzare la “filiera istituzionale delle competenze“, al duplice fine di dare concreta effettività agli obblighi di legge vigenti e di sostenere, anche finanziariamente, gli enti territoriali a questo titolo coinvolti. Inoltre con detto disegno si vuole dare esecuzione ad alcune (in verità rare eccezioni) prescrizioni normative, che sino ad oggi non hanno trovato attuazione, tra cui: a) piani di emergenza per la salvaguardia dell’incolumità delle persone nelle aree a maggior rischio, di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 b) misure di incentivazione da parte delle regioni alle quali accedere per l’adeguamento delle infrastrutture e per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, atteso che i problemi relativi alla mappatura del rischio idraulico e idrogeologico, sono stati già esaminati e risolti mediante la predisposizione delle relative mappe. 


In conclusione, al fine di garantire un monitoraggio continuativo ed “esperto”, il Ddl ritiene debba essere istituita una struttura permanente, denominata appunto Comitato operativo permanente (Cop), presente in ogni regione, unitamente alla costituzione di presìdi idrogeologici permanenti nelle aree classificate a rischio elevato e molto elevato, intesi quali organismi capaci di mobilitare le competenze tecniche e gli strumenti di sorveglianza che l’ordinamento riserva oggi agli organismi funzionanti solo per il tempo dell’emergenza: ossia, in primo luogo, i Centri operativi misti (Com) e i Centri operativi comunali (Coc). Tuttavia, l’asserita volontà di riorganizzare l’assetto delle competenze, è stato oggetto di critiche. Si è infatti sostenuto che il Ddl in questione presenti, al contrario di quanto sostenga di voler fare, elementi discontinuità e sovrapposizione nella definizione delle competenze istituzionali. Si è altresì osservato che la proposta di istituire una commistione di ambiti afferenti sia alla materia di protezione civile che alla difesa del suolo, non abbia motivo d’essere essendo questi ambiti che ad oggi sono ben distinti e differenziatamente normati.

È stata infine anche criticata l’istituzione dei Cop, in quanto così come descritti appaiono strutture dai contorni poco definiti e dai compiti molteplici, (…) in cui si assommano funzioni operative, di indirizzo, di coordinamento, di controllo, di promozione, di programmazione. A queste critiche se ne sono aggiunte altre, che hanno ritenuto il Ddl generico, inefficace – in quanto non si può coordinare l’attività su scala regionale, in quanto la difesa del suolo si ha su scala di bacino e sottobacino – ed inutile e fuorviante dal momento che il comma 3 dell’art.1 del Ddl stabilisce che i Cop debbano individuare le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato presenti nella regione. Tale individuazione è difatti già stata effettuata dalle Autorità di bacino nei Piani di assetto idrogeologico, oltre che essere richiesto da più leggi statali. 

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