La Camera ha approvato il ddl che prevede i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo e impedimento al controllo
29/04/2014
Maria Giuseppina Drago
Il nuovo disegno di legge, proposta Micillo-Realacci-Pellegrino, approvato alla Camera dei Deputati, prevede l’inserimento nel codice penale, al libro II, di un nuovo titolo VI-bis, intitolato “Dei delitti contro l’ambiente” contenente queste quattro nuove tipologie di reato: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo e impedimento al controllo. In particolare il reato di inquinamento ambientale prevede la reclusione da 2 a 6 anni, ed una multa da € 10 a 100.000,00, per chiunque cagioni una “compromissione od un deterioramento rilevante della qualità del suolo del sottosuolo delle acque o dell’aria dell’ecosistema della biodiversità della flora e della fauna selvatica”.
La norma sul disastro ambientale punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque alteri in maniera “irreversibile l’equilibrio dell’ecosistema”. La norma definisce altresì disastro ambientale “l’offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese ed esposte al pericolo”.
Per il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività è prevista la pena di 2 a 6 anni di reclusione, ed multa da € 10.000,00 50.000,00, la pena è aumentata di 1/3 qualora si verifichi un evento che comprometta o deteriori l’ambiente; se invece l’evento ponga in pericolo di vita le persone, o ne leda l’incolumità, la pena è aumentata fino alla metà. Infine l’impedimento al controllo punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque impedisca intralci ed eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale, o ne comprometta gli esiti.
L’impedimento deve realizzarsi negando od ostacolando l’accesso dei luoghi o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Nel caso, ciascuno dei quattro delitti menzionati, venga commesso in forma associativa, la stessa ne determina un’aggravante, che va ad aumentare la pena fino ad 1/3, o da 1/3 alla metà qualora l’associazione includa pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Pene ridotte da metà a due terzi nel caso di ravvedimento operoso. In caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.